COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Fansport Pero Camp. Under 21 Gir. A Gara del 20/02/2005 tra Fansport/Iris 1914 C.U. n.33 del C.R.L. datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Fansport Pero Camp. Under 21 Gir. A Gara del 20/02/2005 tra Fansport/Iris 1914 C.U. n.33 del C.R.L. datato 03/03/2005 La società A.S. FANSPORT PERO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che la decisione del G.S. era errata. La Commissione Disciplinare, rileva: il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non risulta inviata copia dello stesso alla controparte come prescritto chiaramente dal disposto dell'art.42 comma 6 del CGS PQM Tanto premesso e ritenuto dichiara il reclamo così proposto INAMMISSIBILE Dispone l'addebito della relativa tassa.
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