COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Vimodronese Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. C Gara del 05/03/2005 tra Clusane/Vimodronese C.U. n.34 del C.R.L. datato 10/03/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Vimodronese Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. C Gara del 05/03/2005 tra Clusane/Vimodronese
C.U. n.34 del C.R.L. datato 10/03/2005
La società VIMODRONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FEDERICO ZANETTI sino al 04/05/2005, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell'accaduto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale chiaramente indicato che il ZANETTI ha posato le proprie mani sul petto del direttore di gara per poi spingerlo, seppure non violentemente.
E' altresì riportato che il ZANETTI ha anche rivolto frasi ingiuriose verso l'arbitro.
Diversamente da quanto lamentato dalla società reclamante, si ritiene che la suddetta condotta posta in essere dal ZANETTI legittimi pienamente la sanzione inflitta dal GS che appare del tutto congrua e proporzionata alla gravità dei fatti accaduti.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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