COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Vercurago Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara del 13/03/2005 tra Vercurago/Carugo C.U. n.34 del Comitato di LECCO datato 17/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Vercurago Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara del 13/03/2005 tra Vercurago/Carugo C.U. n.34 del Comitato di LECCO datato 17/03/2005 La società VERCURAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00, ha squalificato il calciatore NICOLA REDAELLI per 1 GARA e il tecnico, PAOLO TENTORI sino all' 01/04/2005 e ha inibito il dirigente accompagnatore VICO COMPAGNOLI sino all’1/04/2005, lamentando che solo il calciatore MARABESE, protestava nei confronti dell'arbitro, mentre dirigenti e tecnici della VERCURAGO, i soli presenti nel recinto si sono adoperati per sedare gli animi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari ed anche alla controparte, osserva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le deduzioni in esso svolte dalla reclamante non trovano alcuna conferma nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Si rileva inoltre che la partita è stata correttamente sospesa dall'arbitro, come ha correttamente affermato il G.S., per salvaguardare la propria incolumità messa a repentaglio da tesserati e da alcuni sospetti non identificati presenti tra l'altro nel recinto degli spogliatoi. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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