COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Robur Albairate Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 20/03/2005 tra Albairate/Vermezzo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Robur Albairate Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 20/03/2005 tra Albairate/Vermezzo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ROBUR ALBAIRATE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante la società VERMEZZO avrebbe fatto partecipare il calciatore PEQINI YLBER in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dal regolamento; Rilevato che la società VERMEZZO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.32 datato 17/03/2005 del Comitato Provinciale di MILANO il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art. 12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società VERMEZZO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società VERMEZZO l'ammenda di Euro 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore PEQINI YLBER per una ulteriore gara d) di inibire a tutto il 07/05/2005 il dirigente accompagnatore sig. MARIO CAMPANIELLO della società VERMEZZO. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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