COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del presidente della società GSO Borgo San Giovanni signor Nicola Buonsante, inerente la gara del Campionato di 2^ Cat. Gir. U tra Borgo S. Giovanni/Montanaso. C.U. n.29 del Comitato Provinciale di LODI datato 17/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del presidente della società GSO Borgo San Giovanni signor Nicola Buonsante, inerente la gara del Campionato di 2^ Cat. Gir. U tra Borgo S. Giovanni/Montanaso. C.U. n.29 del Comitato Provinciale di LODI datato 17/03/2005 Il sig. BUONSANTE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha inibito a tutto il 25/04/2005, lamentando che la condotta ascrittagli si sarebbe concretizzata in maniera diversa da quanto contenuto nel referto arbitrale e al fine di evitare esasperazioni di animosità dei calciatori della propria squadra. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale e allegato supplemento, fonte privilegiata di prova si evince inequivocabilmente che il sig. BUONSANTE si è reso responsabile di una serie reiterate di manifestazioni di protesta accompagnate da espressioni che offendono gravemente il decoro e l'onore del direttore di gara. A tale condotta si è sommato la totale omissione di atti volti a impedire ad i calciatori della propria squadra di tenere condotte analoghe a quelle poste in essere in prima persona. Infine, ma non ultimo, ha impedito all'arbitro di identificare un calciatore resosi responsabile di una spinta nei propri confronti. Il susseguirsi dell'azione posta in essere dal sig. BUONSANTE, manifestatasi, comunque, impone di conseguenza una sanzione più congrua ed adeguata rispetto a quella disposta in prime cure. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione ed in applicazione dell'art.32 n.3 del CGS, commina in riformatio in peius l'inibizione del sig. NICOLA BUONSANTE sino al 07/07/2005. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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