COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Aeronautica Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara del 20/03/2005 tra Pol Rozzanese/Aeronautica

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Aeronautica Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara del 20/03/2005 tra Pol Rozzanese/Aeronautica La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. AERONAUTICA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società POL. ROZZANESE avrebbe fatto partecipare il calciatore MARRA MASSIMO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dal regolamento; Rilevato che la società POL. ROZZANESE non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.34 del Comitato Provinciale di Milano datato 01/04/2005, il calciatore espulso dal campo nella gara del 13/03/2005 e squalificato per DUE gare era MACCARONE MATTIA e non MARRA MASSIMO come erroneamente indicato sul precedente comunicato n.33 del 24/03/2005. Tanto premesso e ritenuto Questa Commissione RIGETTA il reclamo proposto e in considerazione dell'errore contenuto nel C.U. n.33 del 24/03/2005, ritiene di non addebitare alcuna tassa.
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