COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Nibionno avverso la decisione del GS C.U. n.34 del CRL, nella gara, SAINTS PAGNANO/NIBIONNO, del 04/03/2005 Campionato Calcio A5 Serie C2 Girone B
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Nibionno avverso la decisione del GS
C.U. n.34 del CRL, nella gara, SAINTS PAGNANO/NIBIONNO, del 04/03/2005
Campionato Calcio A5 Serie C2 Girone B
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell'art.29, comma V° e 42, comma VI°, CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell'art.34, comma VII°, CGS e che l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l'inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell'Art.29, comma IX°, CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame;
rilevato che non risulta che la A.S. NIBIONNO abbia inviato copia del reclamo alla U.S. SAINTS PAGNANO e che, comunque l'attestazione della ricezione non è allegata al reclamo, pertanto questa C.D.
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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