COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara del 13/03/2005 tra Angera Calcio/Cadrezzatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara del 13/03/2005 tra Angera Calcio/Cadrezzatese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CADREZZATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società ANGERA CALCIO avrebbe fatto partecipare i calciatori LORENZO INNOCENTI e GIUSEPPE MORELLI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dal regolamento; Viste le contro deduzioni della ANGERA CALCIO, che sostiene che i nominativi indicati dal direttore di gara della gara ANGERA/CALCINATESE del 20/02/2005 non sono quelli segnalati sul rapporto arbitrale, compiuti gli opportuni accertamenti anche presso il Comitato Provinciale di Varese, osserva: i calciatori LORENZO INNOCENTI e GIUSEPPE MORELLI sono stati espulsi dal terreno di gioco nel corso della gara ANGERA/CALCINATESE del 20/02/2005; di conseguenza gli stessi, indipendentemente da ogni delibera del GS non avrebbero dovuto prendere parte alla gara immediatamente successiva. Il Comitato Provinciale di Varese in conseguenza delle avverse condizioni atmosferiche ha sospeso l'attività agonistica nelle due settimane successive al 20/02/2005 e precisamente non si sono disputate le gare del 26-27/02/2005 e del 05/06/03/2005. Alla ripresa dell'attività (13/03/2005), il calciatore LORENZO INNOCENTI ha preso parte, in posizione irregolare, in quanto, come visto, espulso dal terreno di gioco nella gara precedente, alla gara oggetto del reclamo. Sempre in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica ha partecipato alle gare successive. Per gli stessi motivi il calciatore GIUSEPPE MORELLI ha partecipato in posizione irregolare alla gara oggetto del reclamo; il G.S. poi, come pubblicato nel CU n.29 del 17/03/2005, ha comminato allo stesso due gare di squalifica, una delle quali scontata il successivo 20/03/2005 (ATLAS SAN FERMO/ANGERA) mentre la seconda non risulta essere stata scontata in quanto il calciatore stesso ha partecipato alla gara del 24/03/2005. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS e rilevato di non poter deliberare d'ufficio in merito alle altre gare nelle quali i calciatori sopra riportati hanno partecipato in posizione irregolare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società A.C. ANGERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.C. ANGERA l'ammenda di Euro 200,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza e alla reiterazione delle infrazioni; c) di squalificare il calciatore LORENZO INNOCENTI per una ulteriore gara in aggiunta a quella conseguente alla gara in oggetto, ove nel frattempo non scontata; d) di squalificare il calciatore GIUSEPPE MORELLI per una ulteriore gara, in aggiunta a quella non scontata a seguito della delibera del GS pubblicata sul CU n.29/05, ove nel frattempo la stessa non sia stata scontata; e) di inibire a tutto il 17/05/2005 il sig. CARMELO CASTANIA, dirigente accompagnatore della società A.C. ANGERA CALCIO. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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