COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bagnolo Camp. 2^ Cat. Gir. T Gara del 20/03/2005 tra Offanenghese/Bagnolo C.U. n.31 del Comitato Provinciale di CREMONA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bagnolo Camp. 2^ Cat. Gir. T Gara del 20/03/2005 tra Offanenghese/Bagnolo C.U. n.31 del Comitato Provinciale di CREMONA La società BAGNOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS relativa alla gara in oggetto, lamentando che le sanzioni comminate a carico della società e del tecnico VINCENZO CAGNANA, rispettivamente una di 200,00 euro di ammenda e squalifica sino al 30/06/2005 erano eccessive in quanto buona parte delle motivazioni corrispondevano a verità. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: che con il reclamo la società ha richiesto copia dei documenti ufficiali (che le sono stati tempestivamente inviati), ma non ha richiesto di essere sentita; che la richiesta di audizione è stata avanzata tardivamente e che quindi va dichiarata inammissibile, rileva inoltre che il reclamo è infondato in quanto il GS ha correttamente sanzionato il comportamento dei sostenitori della reclamante e del tecnico della stessa, descritto nel rapporto arbitrale. Quest'ultimo, come è noto, costituisce nei procedimenti disciplinari fonte primaria e privilegiata di prova, per cui le risultanze dello stesso, quando, come nella specie non presentano contraddizioni, non possono essere superate dalle affermazioni della parte interessata, per di più priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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