COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. IACP SAN PAOLO Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara del 20/03/2005 tra Pegognaga/IACP SAN PAOLO C.U. n.35 del Comitato Provinciale di MANTOVA datato 24/03/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. IACP SAN PAOLO Camp. 2^ Cat. Gir. X
Gara del 20/03/2005 tra Pegognaga/IACP SAN PAOLO
C.U. n.35 del Comitato Provinciale di MANTOVA datato 24/03/2005
La società IACP SAN PAOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore IVAN DARRA sino al 20/03/2007, lamentando che la testata con cui il DARRA ha colpito l'arbitro sarebbe un gesto accidentale conseguenza di un movimento scoordinato del calciatore, il quale, sempre a dire dalla reclamante, dopo il fatto in questione, avrebbe tenuto una condotta alla massima correttezza.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso della gara, emerge inequivocabilmente che il DARRA ha colpito, volontariamente e con violenza, il direttore di gara con una testata colpendolo in volto sullo zigomo destro. La ricostruzione dell'accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, è invece priva di valenza probatoria e, quindi, non idonea a confutare il contenuto del rapporto di gara.
Peraltro, appare opportuno evidenziare che da tale rapporto si evince altresì che il DARRA diversamente da quanto lamentato dalla reclamante, anche dopo essere stato espulso, ha continuato a rivolgersi in modo minaccioso verso l'arbitro sia nel corso dell'intervallo che al termine della gara. Ciò posto, la C.D. ritiene che la gravità della condotta tenuta dal DARRA sia tale da giustificare ampiamente la sanzione comminata dal GS che appare del tutto congrua e proporzionata ai fatti.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. IACP SAN PAOLO Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara del 20/03/2005 tra Pegognaga/IACP SAN PAOLO C.U. n.35 del Comitato Provinciale di MANTOVA datato 24/03/2005"