COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol SGB Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 20/03/2005 tra SGB / Baggio II C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 24/03/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol SGB Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara del 20/03/2005 tra SGB / Baggio II
C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 24/03/2005
La società POL.SGB ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il tecnico sig. ROVATI STEFANO sino al 04/05/2005, lamentando che il ROVATI si è limitato a protestare nei confronti dell'arbitro in seguito al comportamento arrogante tenuto da quest'ultimo durante la gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto di gara fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il ROVATI ha pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del direttore di gara e della intera Federazione.
Pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento, stante la congruità della sanzione comminata dal GS in relazione alla gravità del sopra descritto comportamento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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