COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.P. ASOLA Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 10/04/2005 tra Asola/Emp. Bus. Rodigo C.U. n.34 del Comitato di CREMONA datato 14/04/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.P. ASOLA Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 10/04/2005 tra Asola/Emp. Bus. Rodigo C.U. n.34 del Comitato di CREMONA datato 14/04/2005 La società ASOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore WALTER BACCINI per 4 gare, lamentando che il calciatore non si sarebbe reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti e di conseguenza chiede una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente e senza ombra di dubbio che al 48° del 2° T. il BACCINI è stato espulso per aver spinto il direttore di gara protestando a seguito di una decisione circa la direzione di gara. L’intensità della spinta, effettuata con ambo le mani, ha costretto l’arbitro ad indietreggiare di un paio di metri. Tenuto, pertanto adeguatamente conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, letto ed applicato l’art. 32 comma 3° del C.G.S., si reputa opportuno uniformare la sanzione aggravandola di un ulteriore gara (5 GARE anzichè 4 di squalifica). Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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