COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ OLIMPIA CALCIO 2002 avverso posizione irregolare del calciatore SCAFFIDI GIUSEPPE in merito alla gara BUGUGGIATE / OLIMPIA CALCIO del 20/03/2005 C.U. n. 31 del COMITATO di VARESE datato 31/03/2005 CAMP. 2° CAT. GIR. P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' OLIMPIA CALCIO 2002 avverso posizione irregolare del calciatore SCAFFIDI GIUSEPPE in merito alla gara BUGUGGIATE / OLIMPIA CALCIO del 20/03/2005 C.U. n. 31 del COMITATO di VARESE datato 31/03/2005 CAMP. 2° CAT. GIR. P La Commissione Disciplinare esaminati gli atti uffiiciali, letto il ricorso della OLIMPIA CALCIO 2002, ritenute inammissibili le controdeduzioni svolte dalla società BUGUGGIATE perchè tardive e non inviate copia alla reclamante, osserva: 1) dagli accertamenti eseguiti è emerso che VINCENZO RINALDI, tesserato per l'OLIMPIA CALCIO 2002, è legittimato a sottoscrivere i reclami per la propria società 2) Tutti gli atti previsti dal C.G.S. possono essere trasmessi a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari (art, 34 comma 7 del C.G.S.): nella specie la stessa BUGUGGIATE ha dichiarato di aver tempestivamente ricevuto il reclamo. 3) Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G. S.; trattasi di norma speciale che non può per analogia applicarsi agli altri tesserati. A conferma di quanto sopra, l'art. 14 comma 9 prevede per il tesserato l'applicazione della sanzione minima di una giornata da parte degli organi di giustizia sportiva, con la conseguenza che detta sanzione deve essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C. U. nel quale appare la sanzione (art. 17 comma 2). Ne consegue che VINCENZO RINALDI, pur allontanato dal campo il 20/03/2005, il 21/03/2005 era legittimato a sottoscrivere il reclamo essendo la sanzione allo stesso comminata pubblicata sul C.U. n. 31 del 31/03/2005. 4) Per quanto riguarda il merito il reclamo è fondato e come tale va accolto in quanto dagli atti ufficiali risulta che il calciatore GIUSEPPE SCAFFIDI è stato espulso al 48' del II T. della gara CALCINATESE / BUGUGGIATE del 31/03/2005 (ed il suo nominativo figura tra gli espulsi anche nel foglio informativo consegnato aIle società al termine della gara) e, di conseguenza, a norma del citato art. 41 comma 2 del C.G.S., la squalifica e automatica, indipendentemente dalla delibera del G.S. e da quando pubblicata nel C.U., la sanzione andava scontata nella gara immediatamente successiva e cioè in quella oggetto del reclamo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare visti gli art. 12 - 13 - 14 - 17 - 42 n. 2 del C. G. S. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società A.S. BUGUGGIATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.S. BUGUGGIATE l'ammenda di EURO 100,00 cosi determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore GIUSEPPE SCAFFIDI per un ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 29/05/2005 il dirigente accompagnatore sig. IGNAZIO VIRNO della società A.S. BUGUGGIATE dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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