COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’N. ATL. ALMENNO CAMP. 3° CAT. GIR. D – GARA DEL 10/04/2005 tra N. ATL. ALMENNO / LAVANDERIO 91
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA'N. ATL. ALMENNO CAMP. 3° CAT. GIR. D - GARA DEL 10/04/2005 tra N. ATL. ALMENNO / LAVANDERIO 91
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società N. ATL. ALMENNO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società LAVANDERI0 91 avrebbe fatto partecipare i calciatori CARDOSO DE CARVALHO ANGELO, FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA in posizione irregolare, in quanto non tesserati.
Rilevato che il reclamo é stato inviato entro i termini regolamentari;
Rilevato che é stata inviata copia dello stesso alla Controparte;
Rilevato che la società LAVANDERIO 91 non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, i calciatori di cui sopra non risultano tesserati e che CARDOSO DE CARVALHO ANGELO ha partecipato alla gara in esame e quindi il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
Visti gli art. 12 13 14 17 42 n. 2 del C.G.S., Questa Commissione
DICHIARA
ln accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla soc. LAVANDERIO 91 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3,
b) di comminare alla soc. LAVANDERIO 91 l'ammenda di EURO 80,00 cosi determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di inibire a tutto il 29/05/2005 il sig. UBBIALI PIERINO della soc.LAVANDERIO 91
Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
RECLAMO SOCIETA' A.C. BOSCHETTO CAMP. 3° CAT. GIR. B - GARA DEL 10/04/2005 TRA CAN. BALDESIO / BOSCHETTO
La società A.C. BOSCHETTO ha proposto reclamo a Questa Commissione, assumendo che la CAN. BALDESIO avrebbe fatto partecipare alla gara in oggetto il calciatore GUARNERI PAOLO in posizione irregolare in quanto lo stesso non sarebbe stato tesserato, come confermato dall'ufficio tesseramenti in data 12/04/2005.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art. 42 comma 3 del C. G. S., con invio di copia alIa controparte, come previsto dall'art. 42 comma 6 del C. G. S., viste le controdeduzioni della CAN. BALDESIO, compiuti gli opportuni accertamenti osserva: che il reclamo è infondato in quanto il calciatore GUARNERI PAOLO FEDELE matr. n. 3266213, nato il 16/02/1983 risulta regolarmente tesserato per la CAN. BALDESIO, come da tabulato calciatori aggiornato al 10/04/2005 dell'ufficio tesseramenti.
L'equivoco e sorto in quanto solo il 16/03/2005 la CAN. BALDESIO ha inviato al C. R. L. richiesta di correzione del prenome "Fedele" in “Paolo Fedele” come da decreto del Prefetto di Cremona.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto; ricorrono giusti motivi per disporre l'accredito della relativa tassa alla società A.C.BOSCHETTO.
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