COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’POL.CORTENUOVESE CAMP. 3°CAT. GIR C – GARA DEL 26/03/2005 TRA CORTENUOVESE / TREVIGLIO ZANCONTI – C. U. n. 31 del COMITATO di BERGAMO datato 31/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA'POL.CORTENUOVESE CAMP. 3°CAT. GIR C - GARA DEL 26/03/2005 TRA CORTENUOVESE / TREVIGLIO ZANCONTI - C. U. n. 31 del COMITATO di BERGAMO datato 31/03/2005 La società CORTENUOVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il sig. GIOVANNI ZAPPELLA sino al 27/04/2005 e ha comminato l'ammenda di EURO 15O,OO alla società, lamentando che il ZAPPELLA, quale dirigente accompagnatore, si sarebbe limitato a chiedere alcune spiegazioni al direttore di gara e che non vi sarebbe stata alcuna situazione intimidatoria nei confronti dell'arbitro tale da rendere necessario l'intervento del dirigente accompagnatore. La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari osserva: dal referto arbitrale, il quale forma piena prova circa il comportamento tenuto dai tesserati nel corso delle gare, si evince che l'arbitro, ha ripetutamente invitato il ZAPPELLA a far uscire dal terreno di giuoco due persone non indicate in distinta, senza trovare alcun riscontro da parte del predetto dirigente accompagnatore. Si evince altresì che tali due persone, al termine della gara, togliendo la chiave dalla porta, hanno impedito all'arbitro di entrare neIlo spogliatoio per circa tre minuti nel corso dei quali hanno più volte gravemente ingiuriato e minacciato il direttore di gara. Anche in questo caso il ZAPPELLA invitato dall'arbitro ad allontanare i due estranei ha omesso qualsiasi intervento per tutelare il direttore di gara. Alla luce dei fatti riportati nel referto arbitrale, i quali in nessun modo sono stati confutati dalla reclamante, la C. D. ritiene che l'inibizione al dirigente e l'ammenda alla società comminate dal G. S. siano del tutto congrue e proporzionate alla gravità dei fatti riportati. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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