COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. MARTESANA PARMA CAMP. 3° CAT. GIR. D – Relativo alIa posizione irregolare del calciatore DAVIDE BONVISSUTO nella gara POL. SAN CRISOSTOMO / MARTESANA-PARMA del 20/03/2005.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' A.S. MARTESANA PARMA CAMP. 3° CAT. GIR. D - Relativo alIa posizione irregolare del calciatore DAVIDE BONVISSUTO nella gara
POL. SAN CRISOSTOMO / MARTESANA-PARMA del 20/03/2005.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del C. G. S. vanno proposti nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa; rilevato che il reclamo del quale si discute è stato affidato al servizio postale il 15/04/2005, come risulta dal timbro apposto sulla busta e cioè ampiamente oltre il termine di cui sopra
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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