COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Procuratore Federale del calciatore SIMONE PATERNOSTRO, tesserato con la A.S.D. CHIAVENNESE per rispondere della violazione di cui all’art. 27 comma 2 e 4 dello statuto della F.I.G.C., nonchè della violazione dell’art. 1 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Procuratore Federale del calciatore SIMONE PATERNOSTRO, tesserato con la A.S.D. CHIAVENNESE per rispondere della violazione di cui all’art. 27 comma 2 e 4 dello statuto della F.I.G.C., nonchè della violazione dell’art. 1 del C.G.S. La Comissione Disciplinare, esaminati gli atti sentito il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito con l’applicazione della sanzione di anni 1 di squalifica ed il difensore del deferito che ha concluso per l’assoluzione del suo assistito, essendo quest’ultimo minore ed essendo la querela presentata dalla madre, osserva: è assolutamente pacifico che costituisce violazione della c.d. clusola compromissoria presentare querela nei confronti di altro tesserato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione per fatti connessi all’attività sportiva. Non vi è dubbio che i fatti di cui alla querela siano connessi all’attività sportiva in quanto conseguenti alla gara, dopo il termine della stessa e a seguito di un diverbio causato da una decisione dell’arbitro. E’ vero come sostenuto dalla difesa del deferito che la querela è stata presentata dalla madre dello stesso e che ai sensi dell’art. 120 comma 3 C.P. “i minori che hanno compiuto gli anni quattordici (come nella specie) e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore e dell’inabilitato, ma è altrettanto vero che il minore SIMONE PATERNOSTRO non solo non ha espresso alcuna forma di dissenso (anche successivamente alla presentazione della querela orale) ma ha addirittura sottoscritto “il verbale di querela orale”, esercitando così il diritto di querela o quanto meno ratificando l’operato della madre e commettendo così l’infrazione contestatagli. Per tali motivi la C.D. DICHIARA SIMONE PATERNOSTRO responsabile della violazione di cui all’art. 27 comma 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C., nonchè della violazione dell’art. 1 del C.G.S. COMMINA Allo stesso la squalifica sino al 07/11/2005. Si comunichi direttamente a cura della Segreteria del C.R.L. al deferito ed al Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it