COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42/BIS DEL 10.05.2005 Delibera della Coimmissione Disciplinare RECLAMO POL BIENATE MAGNAGO CALCIO avverso la delibera del G.S. relativa alla gara U.C. CAIRATE – POL. BIENATE MAGNAGO del 20/03/2005 C.U. n. 41 del 29/04/2005 del Comitato Regionale Lombardia

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42/BIS DEL 10.05.2005 Delibera della Coimmissione Disciplinare RECLAMO POL BIENATE MAGNAGO CALCIO avverso la delibera del G.S. relativa alla gara U.C. CAIRATE - POL. BIENATE MAGNAGO del 20/03/2005 C.U. n. 41 del 29/04/2005 del Comitato Regionale Lombardia La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante osserva : che ai sensi dell’art. 24 comma 3 i G.S. giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio; osserva altresì che ai sensi del comma 5 del citato art. il procedimento è istanzato di ufficio e si svolge sulla base di documenti ufficiali (lettera A) o di reclamo (lettera B). Le norme pubblicate sul C.U. n. 35 del 17/03/2005 regolano le modalità ed i termini di inoltro di eventuali reclami, si riferiscono al procedimento istaurato su reclamo (art. 24 comma 5 lett. b) e non influiscono su quello instaurato di ufficio e tento meno lo abrogano. Il G.S. di primo grado, dunque, legittimamente è intervenuto di ufficio , pur avendo dichiarato inammissibile il reclamo in quanto pervenuto oltre i termini previsti dalla normativa in vigore. E’ pacifico che la reclamante non ha tenuto sul terreno di giuoco per l’intera durata della gara un calciatore nato nel 1985 : l’art. 12 comma 5 del C.G.S. prevede, tra l’altro, che la punizione sportiva della perdita della gara va inflitta alla società che viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.. La violazione di tali disposizioni non costituisce quindi un fatto del quale il G.S. deve valutare l’influenza o meno sulla regolarità di svolgimento della gara (ipotesi contemplata dall’art. 12 comma 4), costituisce semplicemente un fatto che una volta accertato, comporta di per sè l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara). Il G.S. , dunque, ha correttamente applicato la disposizione dell’art. 12 comma 5. Ai sensi dell’art. 67 comma 6 delle N.O.I.F. spetta, comunque, all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere una gara, che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Nessuna irregolarità emerge dagli atti ufficiali e comunque l’odierna reclamante non ha avanzato alcuna riserva all’arbitro prima o durante la gara, senza contare che i rilievi solo ora avanzati (e quindi comunque tardivi) riguardano fatti devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’arbitro (art. 24 comma 3) e quindi sottratti al giudizio degli organi di giustizia sportiva. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RIGETTA Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it