COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Luisiana Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara del 30/01/2005 tra Luisiana/Agnadellese C.U. n.41 del CRL datato 29/04/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Luisiana Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara del 30/01/2005 tra Luisiana/Agnadellese C.U. n.41 del CRL datato 29/04/2005 La società LUISIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PAGANI GIOVANNI sino al 25/10/2006 e di aver comminato l'ammenda di Euro 500,00 alla società, lamentando che la dinamica dei fatti si sarebbe svolta in maniera diametralmente diversa dalle esposizioni del direttore di gara ed in particolare che l'arbitro non avrebbe assolutamente patito i danni denunciati. Chiede di conseguenza una riduzione della squalifica inflitta al calciatore ed una diminuzione dell'ammenda. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, e gli atti ufficiali di specie, in particolare la relazione redatta sul caso dall'ufficio indagini è emerso che i fatti ascritti al calciatore PAGANI pur concretizzatisi come indicati dal giudice di prime cure non hanno provocato conseguenze gravi al direttore di gara. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare le sanzioni disposte in prime cure. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore GIOVANNI PAGANO a tutto il 30/04/2006 e riduce l'ammenda alla società reclamante ad Euro 300,00. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa alla reclamante.
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