COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Olimpia Ghedi Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 01/05/2005 tra Olimpia Ghedi/Cadignano Cabre

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Olimpia Ghedi Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 01/05/2005 tra Olimpia Ghedi/Cadignano Cabre La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società OLIMPIA GHEDI relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società CADIGNANO CABRE avrebbe fatto partecipare il calciatore NICOLA LUSARDI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari. Rilevato che è stata inviata copia dello stesso alla controparte. Rilevato che la società CADIGNANO CABRE non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che come da C.U. n.35 datato 28/04/2005 del Comitato di BRESCIA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art..12-13-14-17-42 n.2 del CGS , la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società CADIGNANO CABRE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società CADIGANO CABRE l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore NICOLA LUSARDI per una ulteriore gara in aggiunta a quella non scontata; d) di inibire a tutto il 12/06/2005 il dirigente accompagnatore sig.ra CHIARA FORNARI della società CADIGNANO CABRE; dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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