COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pianico Sorosina Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara 24/04/2005 tra Pro Rova/Pianico Sorosina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pianico Sorosina Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara 24/04/2005 tra Pro Rova/Pianico Sorosina La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PIANICO SOROSINA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società PRO ROVA avrebbe fatto partecipare il calciatore GIORGIO PE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari. Rilevato che è stata inviata copia dello stesso alla controparte. Rilevato che la società PRO ROVA non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che coma dal C.U. n.33 datato 14/04/2005 del Comitato di BERGAMO il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, avendo partecipato anche alla gara del 17/04/2005; Visti gli art..12-13-14-17-42 n.2 del CGS , la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società PRO ROVA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società PRO ROVA l'ammenda di Euro 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza e al comportamento della stessa; c) di squalifica il calciatore GIORGIO PE per una ulteriore gara in aggiunta a quella non scontata; d) di inibire a tutto il 30/06/2005 il dirigente accompagnatore sig. ROBERTO VERZENI della società PRO ROVA; dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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