COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Gorlago Camp. 3^ Cat.Gir. E Gara del 21/04/2005 tra Virtus Petosino/Gorlago

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Gorlago Camp. 3^ Cat.Gir. E Gara del 21/04/2005 tra Virtus Petosino/Gorlago La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla POL. GORLAGO relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l'assunto della reclamante la società VIRTUS PETOSINO ha fatto partecipare il calciatore DIMITRI CAPELLI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari. Rilevato che copia del reclamo è stata inviata alla contro parte. Rilevato che come da C.U. n.34 del 21/04/2005 del Comitato di Bergamo, il calciatore risulta squalificato, considerato che la squalifica decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del C.U., il reclamo è infondato in quanto il calciatore ha preso parte alla gara nel medesimo giorno di pubblicazione del C.U. n.34 datato 21/04/2005. Pertanto, il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della tassa.
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