COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASALPUSTERLENGO CAMP. 1^ CAT. GIR. E GARA DELL’ 8 MAGGIO 2005 TRA CASALPUSTERLENGO/MELEGNANESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASALPUSTERLENGO CAMP. 1^ CAT. GIR. E GARA DELL' 8 MAGGIO 2005 TRA CASALPUSTERLENGO/MELEGNANESE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della Casalpusterlengo relativo alla gara in oggetto nella quale secondo l'assunto della reclamante la Melegnanese avrebbe fatto partecipare il calciatore Gianluca Sali in posizione irregolare, in quanto lo stesso era stato squalificato per un'ulteriore giornata di gara in aggiunta a quella non scontata di cui a C.U. n. 46 del 20/05/2004 e non aveva scontato interamente tali squalifiche; rilevato che la copia del reclamo è stata ritualmente inviata alla controparte e quest'ultima ha contro dedotto; rilevato che contrariamente a quanto sostiene la reclamante il calciatore Gianluca Sali ha scontato le squalifiche non partecipando alle gare del 5/12/2004, 16/01/2005 e 17/04/2005 e che quindi aveva titolo a partecipare alla gara dell'8 maggio u.s.. Tanto premesso e ritenuto la C.D. RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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