COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società A.S. Vistarino Camp. 1^ Categoria per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società A.S. Vistarino Camp. 1^ Categoria per violazione dell'art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores. La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica riportata nel C.U. n.1 dell'1/07/2004, preso atto che la società deferita ha giustificato il fatto contestato adducendo l'impossibilità materiale di rispettare la norma in considerazione del limitatissimo bacino da cui attingere calciatori (Vistarino ha circa 800 abitanti); riscontrata tuttavia la violazione dell'art.32 comma 1 del regolamento della LND; per quanto sopra dedotto, commina alla società A.S. Vistarino l'ammenda di Euro 150,00, tenuto conto della categoria di appartenenza e della parziale giustificazione portata dalla deferita. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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