COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ardenno Masino Camp. 3^ Cat. Gir. Unico Gara del 11/05/2005 tra Ardenno Masino/Pol. Buglio in Monte
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Ardenno Masino Camp. 3^ Cat. Gir. Unico
Gara del 11/05/2005 tra Ardenno Masino/Pol. Buglio in Monte
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. U.S. ARDENNO MASINO; rilevato che
come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n.171/A della FIGC del 22/02/2005 e trascritto
sul C.U. n.35 del 17/03/2005 del Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare
a norma dell’art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Re2657/
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gionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che la delibera del G.S. ora impugnata è stata pubblicata nel C.U. n.42 del 18/05/2005;
Rilevato che anche considerando come reclamo l’atto definitivo come preannunzio, lo stesso è stato inviato
via telefax alle ore 16,07 del 20/05/2005 e di conseguenza il predetto atto è TARDIVO e quindi INAMMISSIBILE
anche per la sua genericità;
Rilevato che il reclamo è pervenuto al CRL il 23/05/2005
DICHIARA
INAMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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