COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Elunda Mare Milano Camp. Calcio A5 Gir. C Gara del 12/05/2005 tra Elunda Mare Milano/Real Comes C.U. n.44 del CRL datato 19/05/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Elunda Mare Milano Camp. Calcio A5 Gir. C
Gara del 12/05/2005 tra Elunda Mare Milano/Real Comes
C.U. n.44 del CRL datato 19/05/2005
La società F.C. ELUNDA MARE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla
società l’ammenda di Euro 300,00; chiedendo una riduzione della sanzione pecuniaria comminatagli dal
G.S. di primo grado.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari (art.42 n.5
del CGS), rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, visto il comportamento tenuto
dal proprio tesserato sig. DOMENICO PORCINO, l’ammenda comminata dal G.S. la cui motivazione integralmente
si richiama, appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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