COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Elunda Mare Milano Camp. Calcio A5 Gir. C Gara del 12/05/2005 tra Elunda Mare Milano/Real Comes C.U. n.44 del CRL datato 19/05/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Elunda Mare Milano Camp. Calcio A5 Gir. C Gara del 12/05/2005 tra Elunda Mare Milano/Real Comes C.U. n.44 del CRL datato 19/05/2005 La società F.C. ELUNDA MARE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla società l’ammenda di Euro 300,00; chiedendo una riduzione della sanzione pecuniaria comminatagli dal G.S. di primo grado. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari (art.42 n.5 del CGS), rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, visto il comportamento tenuto dal proprio tesserato sig. DOMENICO PORCINO, l’ammenda comminata dal G.S. la cui motivazione integralmente si richiama, appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it