COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Leone XIII Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara Play-out tra Leone XIII – Lorenteggio del 22/05/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Leone XIII Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara Play-out tra Leone XIII – Lorenteggio del 22/05/2005 La Commissione Disciplinare, premesso che i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati per le gare di Play-off e Out devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 24 del giorno successivo la disputa della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa; che la gara in oggetto è stata disputata il 22/05/2005 ed il reclamo proposto dalla società LEONE XIII datato 26/05/2005 è stato in pari data affidato al servizio postale e cioè ben oltre il termine sopra indicato. Tanto premesso e ritenuto la C.D. DICHIARA INAMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it