COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società U.S. ALTA VALASSINA Camp. CALCIO A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Juniores.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società U.S. ALTA VALASSINA Camp. CALCIO A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Juniores. La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica riportata nel C.U. n.1 dell’1/07/2004, preso atto che la deferita si è presentata avanti Questa Commissione ed ha giustificato il fatto contestato adducendo l’impossibilità materiale di rispettare la norma in considerazione del limitato bacino da cui attingere calciatori; riscontrata tuttavia la violazione dell’art.32 comma 1 del regolamento della LND; per quanto sopra dedotto, commina alla società U.S. ALTA VALASSINA l’ammenda di Euro 400,00, tenuto conto della categoria di appartenenza e della parziale giustificazione della deferita. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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