COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09/06/2005 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C GARE DEL 17/ 4/2005 Femminile Castrezzato – Franciacorta Girone A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 09/06/2005
Decisione del giudice sportivo
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C
GARE DEL 17/ 4/2005
Femminile Castrezzato - Franciacorta Girone A
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 21-4-2005 questo Giudice, al fine di accertare i fatti avvenuti,
ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto e gli eventuali provvedimenti disciplinari
a carico delle società;
Ha inoltre provveduto ad incaricare l’apposito ufficio indagini, valendosi della facoltà di cui all’art 30, c3 del
CGS, al fine di accertare l’identità di una calciatrice della società Castrezzato partecipante alla gara;
Dagli atti ufficiali di gara si rileva che alla stessa avrebbe partecipato una calciatrice indossante maglietta
n° 4 mentre dall’elenco risultavano 2 calciatrici con il n° 13: tuttavia il direttore di gara, nell’annotare le sostituzioni
chiaramente individuava una calciatrice col n° 4 ed una col n° 13 non riuscendo così ad attribuire
ad esse la propria effettiva identità.
Il Capo Ufficio Indagini ha inviato la relazione dalla quale risulta che le indagini all’uopo effettuate hanno
senza dubbio rilevato che la calciatrice trascritta in elenco al n° 13, Bianchi Eleonora ha invece indossato per
tutta la durata del suo intervento sul terreno di gioco la maglia n° 4: ciò (nonostante il direttore di gara non
se ne sia accorto prima dell’incontro ed in fase di identificazione) è dovuto semplicemente ad un mero errore
di compilazione delle distinte.
Vi è da dire che i dirigenti della società Castrezzato, all’uopo interrogati a fine gara dall’arbitro, hanno in
quella occasione negato la circostanza contribuendo in tal modo a disorientare il direttore di gara.
Assunti gli atti dell’Ufficio Indagini quali mezzi di prova.
P.Q.S.
DELIBERA
di omologare la gara col seguente risultato conseguito sul campo: Castrezzato - Franciacorta 3-3;
di comminare alla Società Castrezzato l’ammenda di ? 66,00 per l’errata compilazione della distinta e per
gli altri motivi su indicati.
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