COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Casaloldo – Campionato Promozione Girone F Gara del 08/05/2005 tra G.S. Casaloldo – Pro Desenzano C.U. n.43 del CRL datato 12/05/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo G.S. Casaloldo – Campionato Promozione Girone F
Gara del 08/05/2005 tra G.S. Casaloldo - Pro Desenzano
C.U. n.43 del CRL datato 12/05/2005
Il G.S. Casaloldo ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Pasetti
Davide e Morandini Francesco rispettivamente per quattro e tre gare lamentando che le sanzioni erano eccessive.
La Commissione Disciplinare, rilevato che non è consentita in sede disciplinare l’audizione di tesserati che
non abbiano proposto reclamo in proprio, rilevato che anche in considerazione della qualifica di capitano del
calciatore Davide Pasetti, le sanzioni comminate allo stesso ed al calciatore Francesco Morandini appaiono
del tutto congrue e non suscettibili di riduzione in relazione al comportamento dagli stessi tenuto, così come
risulta senza possibilità di equivoci dal rapporto dell’arbitro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 de CGS di incamerare la relativa tassa.
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