COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. Drago Campionato 2^ Cat. Girone W (Play-Out) Gara del 29 Maggio 2005 tra U.S. Drago – F.C. Gazoldo C.U. n.41 del Comitato Prov. di Cremona del 3 giugno 2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. Drago Campionato 2^ Cat. Girone W (Play-Out)
Gara del 29 Maggio 2005 tra U.S. Drago – F.C. Gazoldo
C.U. n.41 del Comitato Prov. di Cremona del 3 giugno 2005
La U.S. Drago ha ritualmente proposto reclamo, inviandone copia alla controparte, avverso la decisione
del GS che, accogliendo il reclamo della F.C. Gazoldo, ha comminato alla detta U.S. Drago la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 per aver impiegato, in contrasto con la normativa vigente, dal 19° al 32°
del secondo tempo un solo calciatore nato dal 1982 in poi.
La Commissione Disciplinare rilevato dagli atti ufficiali che la reclamante effettivamente durante la gara in
oggetto per un certo lasso di tempo ha impiegato un solo calciatore nato dal 1982 in poi, rilevato che le giustificazioni
addotte sono del tutto ininfluenti ed irrilevanti in quanto, come recentemente affermato da questa
stessa Commissione e confermato dalla CAF, ai sensi dell’art.12 comma 5° CGS, la punizione sportiva della
perdita della gara è inflitta alla società che viola le disposizioni di cui agli artt.34 e 34 bis delle NOIF senza
che gli Organi di Giustizia Sportiva possano stabilire se la violazione ha avuto influenza sulla regolarità della
gara, osserva che il reclamo è palesemente infondato e come tale va respinto.
Tutto ciò premesso
RESPINGE
Il reclamo. Tassa incamerata.
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