COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. Drago Campionato 2^ Cat. Girone W (Play-Out) Gara del 29 Maggio 2005 tra U.S. Drago – F.C. Gazoldo C.U. n.41 del Comitato Prov. di Cremona del 3 giugno 2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. Drago Campionato 2^ Cat. Girone W (Play-Out) Gara del 29 Maggio 2005 tra U.S. Drago – F.C. Gazoldo C.U. n.41 del Comitato Prov. di Cremona del 3 giugno 2005 La U.S. Drago ha ritualmente proposto reclamo, inviandone copia alla controparte, avverso la decisione del GS che, accogliendo il reclamo della F.C. Gazoldo, ha comminato alla detta U.S. Drago la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 per aver impiegato, in contrasto con la normativa vigente, dal 19° al 32° del secondo tempo un solo calciatore nato dal 1982 in poi. La Commissione Disciplinare rilevato dagli atti ufficiali che la reclamante effettivamente durante la gara in oggetto per un certo lasso di tempo ha impiegato un solo calciatore nato dal 1982 in poi, rilevato che le giustificazioni addotte sono del tutto ininfluenti ed irrilevanti in quanto, come recentemente affermato da questa stessa Commissione e confermato dalla CAF, ai sensi dell’art.12 comma 5° CGS, la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che viola le disposizioni di cui agli artt.34 e 34 bis delle NOIF senza che gli Organi di Giustizia Sportiva possano stabilire se la violazione ha avuto influenza sulla regolarità della gara, osserva che il reclamo è palesemente infondato e come tale va respinto. Tutto ciò premesso RESPINGE Il reclamo. Tassa incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it