COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ Villaggio Sposi Campionato 3^ Cat. Girone E Gara del 15/05/2005 tra Villaggio Sposi – Valbrembo Com. Uff. n.38 del Comitato di Bergamo datato 19/05/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ Villaggio Sposi Campionato 3^ Cat. Girone E Gara del 15/05/2005 tra Villaggio Sposi – Valbrembo Com. Uff. n.38 del Comitato di Bergamo datato 19/05/2005 La società U.S. VILLAGGIO SPOSI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LORENZI MASSIMILIANO per QUATTRO GARE lamentando che la sanzione era eccessiva rispetto alla gravità dell’accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 comma 5 del CGS rileva: contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata, emerge chiaramente che il Lorenzi al termine della gara spintonava l’arbitro e gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose. Diversamente da quanto lamentato dalla società reclamante, si ritiene che la suddetta condotta posta in essere dal Lorenzi legittimi pienamente la sanzione inflitta dal GS che appare del tutto congrua e proporzionata alla gravità dei fatti accaduti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del CGS di incamerare la relativa tassa.
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