COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. Guardamiglio SMV – Finale III^ Categoria Gara del 21 Maggio 2005 tra Mombrettese – GS Guardamiglio Com. Uff. 39 del Comitato Provinciale di Lodi datato 26/05/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. Guardamiglio SMV – Finale III^ Categoria Gara del 21 Maggio 2005 tra Mombrettese – GS Guardamiglio Com. Uff. 39 del Comitato Provinciale di Lodi datato 26/05/2005 Il G.S. GUARDAMIGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea Croce per quattro gare lamentando che la sanzione era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva: contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante la sanzione inflitta al calciatore Andrea Croce è congrua se si considera che lo stesso ha dapprima rivolto frasi gravemente offensive all’arbitro, quindi, alla notifica dell’espulsione, avvicinando la fronte a quella del direttore di gara, lo ha nuovamente insultato rivolgendogli anche una espressione minacciosa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del CGS di incamerare la relativa tassa.
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