COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 GARA: Calcio a Cinque Milanfive – Fingestim

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 GARA: Calcio a Cinque Milanfive – Fingestim Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 16-4-04 questo Giudice ha deciso di sospendere in via cautelare il calciatore De Benedictis Dario della società Calcio a Cinque Milanfive, di sospendere l’omologazione della gara in oggetto nonché l’erogazione dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati e società, in attesa delle risultanze dell’indagine richiesta all’apposito ufficio indagini federale. L’arbitro, con precisa segnalazione, ha infatti riportato negli atti ufficiali di gara che al termine del primo tempo veniva avvicinato dall’osservatore arbitrale il quale gli riferiva che il calciatore n° 9 della società Calcio a Cinque Milanfive che aveva partecipato alla gara, venendo espulso al 20° del citato primo tempo, non era la medesima persona indicata nella distinta ufficiale ed identificata prima della gara coi documenti ufficiali come il signor De Benedictis Dario, ma era altro calciatore della medesima società che, squalificato per lungo periodo, non avrebbe potuto partecipare alla gara. Il direttore di gara, che durante il riconoscimento pre-gara non aveva notato nulla di anormale e che solo dopo la segnalazione dell’osservatore arbitrale si rendeva conto dell’avvenuto “scambio di persona”, richiedeva al dirigente della società Calcio a Cinque Milanfive, Signor Leone Antonio, di richiamare il calciatore De Benedictis Dario al fine di una verifica, ma dallo stesso dirigente apprendeva che il calciatore si era già allontanato. Tuttavia l’arbitro, durante il secondo tempo, notava seduto in tribuna il calciatore De Benedictis Dario (che pertanto non aveva lasciato l’impianto come asserito dal dirigente), inequivocabilmente individuato, a seguito della nuova verifica della foto, del documento e della iscrizione nella distinta ufficiale effettuata nell’intervallo a motivo della segnalazione. L’ufficio indagini esperita l’istruttoria, in data 17 Giugno ha trasmesso apposita relazione che si assume quale mezzo di prova e dalla quale, in sintesi, si evince quanto di seguito: 1. alla gara in questione invece del calciatore De Benedictis Dario indicato in distinta col n° 9, presentatosi all’arbitro nell’appello pre-gara e successivamente accomodatosi in tribuna ha preso effettivamente parte un calciatore diverso; 2. tale calciatore è stato individuato nel signor Triggiani Andrea tesserato della società Calcio a Cinque Milanfive, peraltro squalificato fino al 7-12-2006 (CU n° 23 del 12-12-2003 e n° 28 del 22-1-2004). Oltre a quanto appena esposto, a carico dei diversi tesserati della società Calcio a Cinque Milanfive Signori De Benedictis Dario, Triggiani Andrea e Leone Antonio, si evidenziano ulteriori e diverse infrazioni, risultanti dal comportamento dagli stessi tenuto nel corso dell’accertamento istruttorio, che devono essere opportunamente valutate infatti: a) il signor De Benedictis Dario, pur presentandosi all’inquirente, allo stesso ha dichiarato di aver preso regolarmente parte alla gara e di essersi allontanato dall’impianto subito dopo l’espulsione (versione dei fatti palesemente contrastante con le asserzioni del direttore di gara e degli altri tesserati sentiti in istruttoria). b) il signor Triggiani Andrea, pur regolarmente convocato (contravvenendo al dovere di cui all’art. 1 comma 3 del CGS. “I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.“) non si è presentato all’inquirente (che lo ha atteso per più di un ora) e nemmeno si è peritato di comunicare allo stesso la sua assenza od impossibilità ad intervenire. c) il signor Leone Antonio, pur presentandosi all’inquirente, allo stesso ha dichiarato che il De Benedictis Dario aveva preso regolarmente parte alla gara e (come in sede di gara aveva già dichiarato all’arbitro) lo stesso si era allontanato dall’impianto dopo l’espulsione (versione dei fatti palesemente contrastante con le asserzioni del direttore di gara e degli altri tesserati sentiti in istruttoria). Il comportamento fraudolento dei tesserati della società Calcio a Cinque Milanfive è stato posto in essere (e probabilmente imposto in modo chiaramente evidente al resto della squadra) al fine di alterare il risultato della gara e dimostra una palese indifferenza nel compiere tali gravissime infrazioni che tra l’altro comportano la violazione ai doveri di cui all’art. 1 comma 3 del CGS. :“ Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”; per di più alcuni tesserati hanno tenuto comportamento sleale ben oltre la circostanza dello svolgimento della gara, vale a dire un mese dopo anche in sede istruttoria. In ordine al risultato ed alla conseguente omologazione della gara ricorre qui la circostanza dalla grave commissione di atti fraudolenti idonei a favorire (mediante la partecipazione alla gara di un calciatore, peraltro lungamente squalificato per fatti di natura oltraggiosa e violenta nei confronti dell’arbitro) l’alterazione del risultato della gara, la quale infrazione compete pienamente alla cognizione di questo giudice e va idoneamente sanzionata. La società Calcio a Cinque Milanfive è quindi oggettivamente responsabile e risponde delle infrazioni dei propri tesserati. PQM Delibera a) di comminare alla società Calcio a Cinque Milanfive la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 giusto il disposto dell’art. 12 del Nuovo C.G.S,. b) di comminare alla società Calcio a Cinque Milanfive la sanzione dell’ammenda di ¤ 2.000,00 per i fatti imputabili ai propri tesserati. c) di squalificare il calciatore della Società Calcio a Cinque Milanfive De Benedictis Dario, per i motivi a lui imputati, per anni uno e mezzo vale a dire fino al 31/12/2006; d) di squalificare il calciatore della Società Calcio a Cinque Milanfive Triggiani Andrea, per i motivi a lui imputati, per ulteriori anni uno e mezzo (in aggiunta alla squalifica già in corso fino al 7-12-2006) vale a dire fino al 7/6/2008; e) di inibire il dirigente della Società Calcio a Cinque Milanfive Leone Antonio, per i motivi a lui imputati, per anni due vale a dire fino al 30/06/2006;
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