COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 15/07/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale a carico di Luigi Chiodaroli, Presidente dell’A.C. Codogno 1908 e dell’A.C. Codogno 1908.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 15/07/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale a carico di Luigi Chiodaroli, Presidente dell’A.C. Codogno 1908 e dell’A.C. Codogno 1908. La Commissione Disciplinare osserva che Luigi Chiodaroli, il 12 maggio 2004, come da lettera in atti, ha rassegnato le dimissioni da consigliere e da socio dell’A.C. Codogno 1908 e che, di conseguenza, lo stesso non è più tesserato per la F.I.G.C. (circostanza dallo stesso confermata in sede di audizione avanti Questa Commissione il 24 giugno 2004). Se la perdita dello stato di tesserato si verifica in pendenza di procedimento disciplinare in conseguenza di dimissioni si applica l’art.36 comma 7 N.O.I.F. secondo il quale non possono essere tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico. L’organo giudicante, di conseguenza, deve prendere atto delle dimissioni e della circostanza che l’incolpato non è più tesserato né tesserabile e quindi astenersi dall’infliggergli qualsiasi sanzione disciplinare perché la sanzione stessa sarebbe “inutiliter data”. “Con tale norma” – afferma la C.A.F. (20 maggio 1999 – C.U. n.31) – “si è voluto impedire il compimento di manovre elusive dell’assoggettamento disciplinare dei tesserati, mediante dimissioni seguite da nuova assunzione di status di tesserato federale: chi si dimette nel corso del procedimento disciplinare perde non solo la qualità di tesserato, ma anche quella di tesserabile, rinunciando per sempre a rientrare nell’organizzazione calcistica con qualsiasi veste. E’ questa la vera sanzione che il Legislatore Federale ha voluto applicare a persone uscite dalla sua giurisdizione, con la logica conseguenza che qualunque altro provvedimento disciplinare sarebbe inutiliter dato”. Il comportamento del Chiodaroli va, peraltro, valutato ai fini dell’accertamento della responsabilità diretta della società, della quale lo stesso. all’epoca dei fatti, era Presidente. Dagli accertamenti compiuti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dalla documentazione in atti, dalla stessa memoria presentata dal deferito a Questa Commissione risulta che il 17 giugno 2002 Luigi Chiodaroli, quale Presidente dell’A.C. Codogno 1908, riconoscendo un debito contratto dal precedente Presidente, sottoscrisse un documento nel quale si impegnava a saldare il debito alla controparte mediante rimesse mensili di Euro 1.800,00 per 24 mesi, stabilendo inoltre che in seguito sarebbero state organizzate due partite tra i settori giovanili del Codogno e della Voluntas Pace per visionare eventuali giovani promettenti. Una partita fu disputata, così come vennero regolarmente saldate le prime due rate. Successivamente il Chiodaroli non fece più fronte alle obbligazioni assunte, malgrado le varie sollecitazioni. Non vi è dubbio dunque che in tale comportamento va ravvisata la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. con conseguente responsabilità diretta dell’A.C. Codogno 1908 ex art.2 comma 4 C.G.S. Nella determinazione della sanzione va, comunque, tenuto conto che con scrittura privata 14 novembre 2003 l’A.C. Codogno 1908, sempre rappresentato dall’allora Presidente Luigi Chiodaroli, ha definito ogni pendenza. Tanto premesso la C.D., preso atto delle dimissioni del sig. Luigi Chiodaroli da tesserato della F.I.G.C. durante la pendenza del presente procedimento DICHIARA ai sensi dell’art. 36 comma 7 NOIF Luigi Chiodaroli non più tesserabile dalla F.I.G.C. ACCERTATA comunque la violazione da parte dello stesso Luigi Chiodaroli dell’art.1 comma 1 C.G.S. DICHIARA la responsabilità diretta dell’A.C. Codogno 1908 ai sensi dell’art.2 comma 4 C.G.S. e per l’effetto, tenuto conto dell’attenuante di cui alla parte motivata COMMINA alla stessa A.C. Codogno 1908 l’ammenda di Euro 1.000,00. Si comunichi direttamente alle parti ed al Procuratore Federale a cura della Segreteria del C.R.L.
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