COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 15/07/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. a carico di Luigi Agosti, Presidente dell’U.S. Capriano Fenili e della U.S. Capriano Fenili.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 15/07/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. a carico di Luigi Agosti, Presidente dell’U.S. Capriano Fenili e della U.S. Capriano Fenili. Il 31 Ottobre 2003 l’Unione Sportiva Capriano Fenili, in persona del Presidente Agosti Luigi, depositava, presso la Cancelleria del Tribunale di Brescia, ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo che il Giudice presso detto tribunale ingiungesse alla A.C. Codogno 1908, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché a Chiodaroli Luigi, in via tra loro solidale, di pagare all’istante l’importo di Euro 39.600,00, oltre interessi di mora e spese del procedimento. Assumeva la ricorrente di aver stipulato, in data 15 febbraio 2002, con l’A.C. Codogno 1908, un accordo economico, sottoscritto per quest’ultima associazione dal socio responsabile Emiliano Lottaroli, (L’accordo allegato al ricorso prevedeva la cessione a titolo definitivo da parte dell’A.C. Codogno 1908 di alcuni calciatori ed il diritto di riscatto in blocco da parte di quest’ultima entro il 15 aprile 2002 previo versamento di Euro 7.746,85 entro il 30/06/2002 ed il saldo di Euro 56.810,00, entro il 30 luglio 2002) aggiungeva la ricorrente che il 17 giugno 2002 l’A.C. Codogno 1908, nella persona del Presidente Luigi Chiodaroli, aveva sottoscritto atto di riconoscimento di debito che prevedeva il pagamento di n.24 rate da Euro 1.800,00 cadauna a partire dal 30 settembre 2002, ma che dopo aver versato due rate, malgrado le richieste, la detta A.C. Codogno 1908 non aveva provveduto ad alcun ulteriore versamento, decadendo così anche dal beneficio del termine. Il richiesto decreto ingiuntivo veniva emesso il 4 novembre 2003. Il Procuratore Federale, considerato che non risultava concessa alcuna autorizzazione alla società U.S. Capriano Fenili ad adire le vie legali nei confronti della A.C. Codogno 1908 e che, pertanto, la U.S. Capriano Fenili aveva agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall’art.27 comma 2 dello Statuto Federale, deferiva a Questa Commissione Disciplinare Luigi Agosti, Presidente dell’U.S. Capriano Fenili, per rispondere della violazione dell’art.27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art.1 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché l’U.S. Capriano Fenili per responsabilità diretta ex art.2 comma 4 C.G.S., in relazione all’operato del proprio Presidente. A seguito di rituale convocazione, in forza di delega conferitagli, compariva avanti Questa Commissione l’Avv. Dino Tedeschi, difensore dei due deferiti, depositando memoria. Compariva altresì il rappresentante della Procura Federale che, al termine del dibattimento, chiedeva che, previa declaratoria di responsabilità, venisse comminata al Presidente Luigi Agosti la sanzione dell’inibizione per anni uno ed alla U.S. Capriano Fenili la sanzione di sei punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato. Il difensore dei due deferiti, richiamando la memoria depositata, chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti assumendo che: - la situazione di fatto che aveva portato alla presentazione innanzi al Tribunale di Brescia del ricorso per decreto ingiuntivo non poteva essere deliberata in sede federale in quanto trovava il suo fondamento in un riconoscimento di debito; non vi era, dunque, violazione dell’art.27 dello Statuto. - L’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale riconosceva la “giustiziabilità” in sede di giustizia ordinaria delle controversie per le quali sussiste il difetto di potestas iudicandi degli organi federali di giustizia. - Non si viola la clausola compromissoria quando la legge statuale da maggior forza all’avente diritto. In caso contrario ci sarebbe una ingiustificata restrizione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Carta Costituzionale. - La semplice presentazione presso l’autorità giudiziaria di ricorso per decreto ingiuntivo non equivaleva a citare in giudizio; il decreto ingiuntivo ottenuto non era mai stato notificato alle parti e non aveva acquistato efficacia nei confronti delle stesse. - L’art.11 bis del C.G.S. non era applicabile alla fattispecie in quanto le parti avevano trovato un accordo transattivo con effetto novativo. La Commissione Disciplinare ritiene che i deferiti debbano essere dichiarati responsabili delle violazione loro ascritte. E’ pacifico, infatti, che per l’operatività della C.D. clausola compromissoria occorre da un lato che le controversie che si vogliono derimere attengano all’attività sportiva nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche, dall’altro che esista un organismo federale avente giurisdizione se non esclusiva, almeno concorrente, con quella ordinaria sulle controversie stesse (C.A.F. 19 gennaio 1995 – C.U. n.16 pag.121; C.A.F. 6 luglio 1995 – C.U. n.1 pag. 3; C.A.F. 27 luglio 2000 - C.U. n.3 pag.27). Non vi è dubbio che nella specie la controversia attenga all’attività sportiva nella sua connotazione economica trattandosi di rivendicazione economica in forza di contratto stipulato tra due società affiliate alla F.I.G.C. avendo ad oggetto la cessione di alcuni calciatori. Non vi è dubbio altresì che esista un organismo federale avente giurisdizione sulla controversia; l’art. 45 punto 3 C.G.S. prevede, infatti, che la Commissione Vertenze Economiche ha competenza a giudicare, in prima istanza, sulle controversie di natura economica tra società. I deferiti eccepiscono l’insussistenza della violazione ascritta in quanto – a loro dire – la semplice presentazione preso l’autorità giudiziaria di un ricorso per decreto ingiuntivo non equivarrebbe alla citazione innanzi al Tribunale. In realtà la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo comporta esercizio dell’azione di condanna, ancorché il contraddittorio, per la particolare struttura del procedimento monitorio, sia posticipato e tale esercizio configura violazione della clausola compromissoria. Ai fini che qui interessano, contrariamente a quanto sostengono i deferiti, è più rilevante il deposito in cancelleria di un ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie decreto poi ottenuto) con il quale si investe della controversia il giudice ordinario, di una citazione in giudizio, regolarmente notificata, ma poi non iscritta a ruolo e quindi non portata a conoscenza dello stesso giudice ordinario. Nessuna rilevanza ha il fatto che il decreto ottenuto non sia stato notificato e quindi, ai sensi dell’art.644 c.p.c., sia divenuto inefficace; la violazione della norma si verifica infatti nel momento in cui il giudice ordinario viene investito della controversia. E’ errato sostenere poi che non si viola la clausola compromissoria quando la legge statale dà maggior forza all’avente diritto e sostenere che, in caso contrario, vi sarebbe una ingiustificata restrizione del diritto di difesa garantito dall’art.24 della Corte Costituzionale. Non è questione di maggiore o minore forza: quando trattasi di controversia che attiene all’attività sportiva e nell’ordinamento sportivo esiste un organismo federale avente giurisdizione sulla controversia in forza della clausola compromissoria, i soggetti di cui all’art.27 dello Statuto devono investire della controversia detto organismo federale. La clausola compromissoria è pienamente legittima; con l’affiliazione e/o il tesseramento il soggetto si impegna a rinunciare alla tutela giurisdizionale cioè ad agire in sede diversa, quella approntata dall’ordinamento calcistico, e ciò in ragione dell’adesione a suo tempo liberamente prestata (cfr. C.A.F. 16 novembre 2000 C.U. n.9 pag. 75), senza che si verifichi alcuna restrizione del diritto di difesa garantito dalla Corte Costituzionale. L’accordo transattivi raggiunto dalle parti e la mancata notifica del decreto ingiuntivo costituiscono indubbiamente fatti rilevanti ai fini della quantificazione delle sanzioni da irrogare ma non comportano certo l’inapplicabilità dell’art.11 bis C.G.S. In considerazione dell’accordo transattivo e della mancata notifica del decreto, la Commissione, infatti, ritiene che possa essere comminata ai deferiti i minimi previsti nell’appena citato art.11 bis C.G.S.. Per tali motivi la C.D. DICHIARA Lugi Agosti, Presidente dell’U.S. Capriano Fenili, responsabile delle violazioni ascritte, con conseguente responsabilità diretta dell’U.S. Capriano Fenili e per l’effetto COMMINA A Luigi Agosti l’inibizione a tutto il 15 luglio 2005 All’U.S. Capriano Fenili la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel campionato 2004-2005, nonché l’ammenda di Euro 500,00. Si comunichi direttamente alle parti ed al Procuratore Federale a cura della Segreteria del C.R.L.
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