COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 22/07/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Abruzzese Fabio, Alfieri Francesco Paolo, Bernardini Alessandro, Bestetti Gianpaolo, Bombardini Simone, Borracino Raffaele, Capasso Stefano, Castaldi Biagio, D’Oronzo Francesco, Falcone Emanuele, Ferrante Mauro, Fusco Gianpiero, Gioia Luigi, Gualtieri Fabio, Lemma Dino, Milici Andrea, Mindotti Mauro, Ranucci Paolo, Rossi Simone. Tutti tesserati per l’A.S. Agrisport Crescenzago per la violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver rifiutato, senza alcun giustificato motivo, di proseguire l’attività sportiva nei confronti della società di appartenenza A.S. Agrisport Crescenzago, con ciò realizzando un comportamento del tutto contrario ai doveri e agli obblighi derivanti dal proprio stato di tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 22/07/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Abruzzese Fabio, Alfieri Francesco Paolo, Bernardini Alessandro, Bestetti Gianpaolo, Bombardini Simone, Borracino Raffaele, Capasso Stefano, Castaldi Biagio, D’Oronzo Francesco, Falcone Emanuele, Ferrante Mauro, Fusco Gianpiero, Gioia Luigi, Gualtieri Fabio, Lemma Dino, Milici Andrea, Mindotti Mauro, Ranucci Paolo, Rossi Simone. Tutti tesserati per l’A.S. Agrisport Crescenzago per la violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver rifiutato, senza alcun giustificato motivo, di proseguire l’attività sportiva nei confronti della società di appartenenza A.S. Agrisport Crescenzago, con ciò realizzando un comportamento del tutto contrario ai doveri e agli obblighi derivanti dal proprio stato di tesserato. La Commissione Disciplinare, accertata la rituale notifica dell’atto di deferimento e dell’atto di convocazione, vista la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini con i documenti ivi allegati, viste le memorie difensive ritualmente depositate dai deferiti Alessandro Bernardini e Gianpaolo Bestetti, sentiti i deferiti Alessandro Bernardini, Gianpaolo Bestetti, Mauro Ferrante, Simone Bombardini, Raffaele Borracino, Stefano Capasso ed Emanuele Falcone, che si sono presentati a seguito dell’atto di convocazione ritualmente ricevuto, sentito il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per il proscioglimento di Alessandro Bernardini e Gianpaolo Bestetti e per l’affermazione di tutti gli altri deferiti con conseguente squalifica degli stessi per mesi 8 (nonché per l’acquisizione della copia degli atti avendo rilevato a carico di soggetti terzi comportamenti passibili di sanzioni), osserva: 1- Non vi è dubbio che, come richiesto dal rappresentante del Procuratore Federale, i deferiti Alessandro Bernardini e Gianpaolo Bestetti vadano prosciolti da ogni addebito. Alessandro Bernardini, infatti, nel gennaio 2004, come risulta dalla documentazione medica prodotta, ha subito, in occasione di un allenamento, la rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio destro ed era quindi nella assoluta impossibilità di partecipare agli allenamenti nel periodo immediatamente successivo e tanto meno di partecipare alla gara dell’8 febbraio 2004. Meraviglia anzi che l’Agrisport Crescenzago, perfettamente a conoscenza dell’infortunio subito dal proprio calciatore, abbia inserito lo stesso nella distinta dei “giocatori tesserati che hanno lasciato la società”. Gianpaolo Bestetti, che l’11 gennaio 2004 aveva riportato, in un incidente di gioco, un trauma al ginocchio destro con ferita lacero contusa al quale erano stati applicati punti di sutura e che ancora risentiva dell’infortunio l’1 febbraio 2004, tanto da essere costretto ad uscire dal campo per un dolore al ginocchio destro, ha documentato di non aver potuto prendere parte ai successivi allenamenti, non solo per le sue condizioni fisiche, ma anche e soprattutto per l’aggravarsi delle condizioni del padre che sarebbe poi deceduto il 6 febbraio, come da certificato in atti. Se si considera che l’Agrisport Crescenzago il 17 febbraio 2004, dopo aver inoltrato, il 10 febbraio 2004, richiesta di apertura di procedimento disciplinare nei confronti dei tesserati, ha invitato gli stessi a restituire il materiale loro dato in dotazione ed in particolare il 21 febbraio, come da documento prodotto dal deferito, ha autorizzato lo stesso ad allenarsi con altra società, non si vede come al Bestetti possa essere addebitato di essersi rifiutato, senza giustificato motivo, di proseguire l’attività nei confronti della società di appartenenza. Va invece affermata la responsabilità di tutti gli altri deferiti, essendo pacifico che, in considerazione del mutato clima all’interno della società e della comparsa di nuovi dirigenti e collaboratori, i detti deferiti hanno posto in essere il comportamento contrario ai doveri ed agli obblighi derivanti dallo stato di tesserati, loro contestato. Nella quantificazione della sanzione non può tuttavia, non tenersi conto delle motivazioni che hanno indotto i tesserati a non proseguire l’attività per l’Agrisport Crescenzago, società nella quale la maggior parte militava da anni e che considerava una seconda famiglia. Non può, in particolare, non tenersi conto dell’atteggiamento tenuto da un nuovo dirigente nel corso della prima riunione con i calciatori, che, come confermato anche dal Segretario della società al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, sono stati definiti “caproni”. Tanto premesso la C.D. PROSCIOGLIE Alessandro Bernardini e Gianpaolo Bestetti dall’addebito loro contestato DICHIARA Abruzzese Fabio, Alfieri Francesco Paolo, Bombardini Simone, Borraccino Raffaele, Capasso Stefano, Castaldi Biagio, D’Oronzo Francesco, Falcone Emanuele, Ferrante Mauro, Fuso Gianpiero, Gioia Luigi, Gualtieri Fabio, Lemma Dino, Milici Andrea, Mindotti Mauro, Ranucci Paolo, Rossi Simone, responsabili della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. loro contestata e per l’effetto COMMINA Agli stessi la squalifica a tutto il 31 dicembre 2004. Si comunichi direttamente alle parti ed al Procuratore Federale a cura della Segreteria del C.R.L.
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