COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.C. LISSONE CAMP 1° CAT. GIR. G GARA DELL’ 8/12/2005 TRA A.C. LEZZENO / A.C. LISSONE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' A.C. LISSONE CAMP 1° CAT. GIR. G GARA DELL' 8/12/2005 TRA A.C. LEZZENO / A.C. LISSONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, sentita la reclamante, osserva che dal rapporto dell'arbitro risulta che il campo di giuoco, seppur quasi totalmente, ricoperto di neve, era praticabile, in quanto la neve non era ghiacciata ma soffice “ed era possibile rimuoverla anche con un calcio”. Ai sensi dell'art. 60 delle NOIF il giudizio della impraticabilità del terreno di giuoco per intemperie o per ogni altra causa è di competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara e, di conseguenza, Questa Commissione non può in alcun modo valutare il giudizio del direttore di gara. Ciò posto, si osserva che per stessa ammissione della società A.C. LEZZENO (cfr. lettera 9/12/2005 al C.RL.) per la gara in programma l’8/12/2005 non si è disputata a causa di una ordinanza del Sindaco di Bellaggio che vietava l'uso del campo perchè ancora parzialmente innevato. L'ordinanza è allegata agli atti e ottemperando tale ordinanza (che in realtà contiene solo la diffida a non utilizzare il campo in presenza di condizioni che possano causare danni all'impianto e l'avvertimento che di tali eventuali danni la società sarebbe stata ritenuta responsabile), si è rifiutata di porre in essere le disposizioni impartite dall'arbitro per dare inizio alla gara. La società ospitante è, in realtà tenuta a garantire la disponibilità del campo di giuoco e a nulla rilevano le disposizioni dei Comuni ai fini di stabilire la praticabilità o meno dei terreni di giuoco di loro proprietà. Ne consegue che la responsabilità della mancata disputa della gara va addebitata all'A.C. LEZZENO e che Ia stessa debba essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara indebitamente non disputata. Tutto ciò premesso la C. D. COMMINA Alla società A. C. LEZZENO la sanzione sportiva della perdita della gara A. C. LEZZENO - A. C. LISSONE per 0 - 3; si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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