COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’A.S. ORAT. COSTA DI MEZZATE CAMP. 2° CAT. GIR. F GARA DEL 11/12/2005 TRA ORAT. CALVENZANO / ORAT COSTA di MEZZATE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA'A.S. ORAT. COSTA DI MEZZATE CAMP. 2° CAT. GIR. F GARA DEL 11/12/2005 TRA ORAT. CALVENZANO / ORAT COSTA di MEZZATE La Commussione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società OR. COSTA DI MEZZATE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società ORAT.CALVENZANO avrebbe fatto partecipare il calciatore Alessio MERISIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società ORAT. CALVENZANO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U, n. 15 del COMITATO di BERGAMO datato 09/12/2005, iI calciatore Alessio MERISlO risulta squalificato per una gara, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del CGS., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società OR. CALVENZANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 3; b) di comminare alla società OR. CALVENZANO l'ammenda di EURO 120,00 determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Alessio MERISIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 29/01/2006 il dirigente accompagnatore sig. Roberto GUSMINI della società OR. CALVENZANO. dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it