COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S.CALCIO TORRE D’ISOLA CAMP. 2° GIR. R GARA DEL 27/11/2005 TRA TORRE D’ISOLA / MORTARA C. U. n. 18 del COMITATO di PAVIA datato 01/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' A.S.CALCIO TORRE D'ISOLA CAMP. 2° GIR. R
GARA DEL 27/11/2005 TRA TORRE D'ISOLA / MORTARA
C. U. n. 18 del COMITATO di PAVIA datato 01/12/2005
La società A.S. CALCIO TORRE D'ISOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato l'allenatore sig. AFRO ORBETEGLI sino al 09/01/2006, chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo non è stato inviato nei termini regolamentari (art. 42 n. 5 del CGS), dichiara inammissibile il reclamo in quanto affidato al servizio postale il 15/12/2005, mentre il C. U. sul quale appare la squalifica è in data 01/12/2005, pertanto, ben oltre i termini regolamentari.
Ciò premesso Questa C. D. DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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