COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ S. S. ALCIONE CAMP. 2° CAT. GIR K GARA DEL 24/11/2005 TRA VISCONTI / ALCIONE C. U. n. 19 del COMITATO di MLANO datato O9/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' S. S. ALCIONE CAMP. 2° CAT. GIR K GARA DEL 24/11/2005 TRA VISCONTI / ALCIONE C. U. n. 19 del COMITATO di MLANO datato O9/12/2005 La società ALCIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Alessandro TOSCANO sino al 24/05/2006, lamentando che il direttore di gara ha descritto nel rapporto comportamenti non posto in essere dal calciatore e chiedendo una riduzione della sanzione disciplinare. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari sentito a chiarimenti il direttore di gara, rileva: l'arbitro ha ribadito quanto riferito nel rapporto, precisando che da parte del calciatore TOSCANO ha ricevuto, al momento della espulsione, oltre ad ingiure, anche una spinta; non ha invece evidenziato il tentativo di aggressione. Il reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso del calciatore sanzionato, oltre che il contatto fisico cercato con l'arbitro, vanno assolutamente censurati; le precisazioni fornite dal direttore di gara, rendono possibile una lieve riduzione della sanzione inflitta dal G. S. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore Alessandro TOSCANO a tutto il 24/04/2006 Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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