COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. BUSTO 81 CAMP. JUN. REG. GIR B GARA DEL 26/11/2005 TRA VANZAGHELLESE / BUSTO 81 C. U. n. 23 del C. R L. datato 09/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 29/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' A.S. BUSTO 81 CAMP. JUN. REG. GIR B
GARA DEL 26/11/2005 TRA VANZAGHELLESE / BUSTO 81
C. U. n. 23 del C. R L. datato 09/12/2005
La società A.S. BUSTO 81 ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Angelo MASALA sino al 03/12/2008, lamentando che la squalifica inflitta è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell'arbitro (frasi offensive e qualche leggera spinta):
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: dal referto arbitrale emerge chiaramente che il MASALA ha colpito con un pugno il direttore di gara procurandogli un dolore forte e momentaneo, lo insultava e lo offendeva:
La gravità del su citato comportamento giustifica la lieve riduzione della squalifica comminata dal G. S.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Angelo MASALA a tutto il 31/01/2008
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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