COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vistarino Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 18/12/2005 tra Landriano/Vistarino
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Vistarino Camp. 1^ Cat. Gir. E
Gara del 18/12/2005 tra Landriano/Vistarino
La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di DIECI giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiali (art.42 n.5 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.25 del CRL datato 22/12/2005 e, che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 04/01/2006 e cioè oltre il termine sopra riportato.
La Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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