COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Romera Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara del 18/12/2005 tra Romera/Atletica del Po C.U. n.21 del Comitato di PAVIA datato 22/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Romera Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara del 18/12/2005 tra Romera/Atletica del Po C.U. n.21 del Comitato di PAVIA datato 22/12/2005 La società ROMERA CALCIO ha proposto reclamo avverso la delibera del GS, che le ha comminato diverse ammende per un totale di Euro 320,00, ha inibito il dir Sportivo sig. Luigi MASSARA sino al 18/12/2007, ha squalificato i calciatori Davide CARDILLO sino al 30/10/2006, Angelo BOTTIGLIERI e Simone RICCARDI per 5 GARE; chiede l’annullamento delle sanzioni e/o in via subordinata la riduzione delle stesse. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; letto il rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del CGS e, sentito telefonicamente l’arbitro per ulteriori chiarimenti, il quale confermano dettagliatamente quanto riportato nel referto e nel supplemento del rapporto di gara rileva: Il sig. Angelo BOTTIGLIERI, calciatore della società ROMERA, al 46’ del 1° T colpiva con un violento pugno al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e veniva giustamente espulso dal terreno di giuoco; il comportamento tenuto dal BOTTIGLIERI, pertanto, giustifica la sanzione comminatagli dal GS. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Davide CARDILLO e Simone RICCARDI occorre precisare quanto segue: al termine della gara il CARDILLO da una distanza di circa due metri, colpiva volontariamente il direttore di gara con una violenta pallonata al ventre provocandogli forte dolore. Successivamente lo stesso calciatore si recava nello spogliatoio dell’arbitro per pregarlo di non menzionare l’accaduto nel referto di gara. Tenuto conto di tutto ciò la sanzione comminatagli appare congrua e meritevole di conferma; sempre al termine della gara, mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, veniva avvicinato dal calciatore RICCARDI che lo minacciava e offendeva ripetutamente e pertanto, anche la sanzione comminata al RICCARDI merita ampiamente di essere confermata. Per quanto concerne la posizione del direttore sportivo Luigi MASSARA si deve osservare quanto segue: come dichiarato dal direttore di gara al termine del 1° T il MASSARA avvicinava l’arbitro insultandolo e oltraggiandolo. Successivamente, dopo che il direttore di gara invitava il MASSARA a non ripresentarsi sul terreno di gioco per la ripresa del 2° T, questi reiterava il comportamento oltraggioso estendendo gli insulti anche agli Organi Federali e spingendolo violentemente con entrambe le mani sul petto per farlo entrare nello spogliatoio tanto da provocargli un dolore momentaneo: entrati nello spogliatoio del direttore di gara il MASSARA chiudeva violentemente la porta proferendo nuovamente frasi offensive e minacciose. Pertanto, visto il reiterato comportamento tenuto dal MASSARA e chiaramente descritto dall’arbitro la sanzione comminatagli merita di essere confermata. Per quanto attiene alle ammende comminate a vario titolo alla reclamante si ritiene congruo determinarle complessivamente in misura di Euro 250,00, tenuto conto della gravità dei comportamenti contestati. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’importo relativo alle ammende comminate alla reclamante quantificandole complessivamente in Euro 250,00, conferma per il resto l’impugnata delibera e dispone l’accredito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it