COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Erbusco Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara del 18/12/2005 tra Villa Carcina/Erbusco C.U. n.19 del Comitato di BRESCIA datato 22/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Erbusco Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara del 18/12/2005 tra Villa Carcina/Erbusco C.U. n.19 del Comitato di BRESCIA datato 22/12/2005 La società ERBUSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Marco SIGNORONI per 6 GARE; Gianluca CAVALLERI e Andrea LODA per 3 GARE, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono eccessive, anche se sono stati correttamente espulsi dal terreno di gioco in seguito a proteste. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la decisione assunta dal GS e oggetto del reclamo deve ritenersi corretta in quanto dal rapporto di gara emergono chiaramente i seguenti fatti: 1) il calciatore SIGNORONI ha pronunciato una frase offensive nei confronti dell’arbitro e gli ha lanciato sul volto della sabbia; 2) il CAVALLERI, dopo essere stato espulso per comportamento scorretto, ha proferito nei confronti dell’arbitro una frase gravemente offensiva e minacciosa; 3) il LODA ha “spintonato” il direttore di gara in segno di protesta. Pertanto, il reclamo proposto dalla società non può trovare accoglimento, essendo congrue le sanzioni comminate ai calciatori in relazione ai comportamenti sopra riportati e chiaramente contenuti nel rapporto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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