COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Super Jolly Tradate Camp. Femminile Serie C Gir. A Gara del 18/12/2005 tra Real Mariano/Super Jolly Tradate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Super Jolly Tradate Camp. Femminile Serie C Gir. A Gara del 18/12/2005 tra Real Mariano/Super Jolly Tradate La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SUPER JOLLY TRADATE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società REAL MARIANO avrebbe fatto partecipare la calciatrice Laura MONTEROSSO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società REAL MARIANO ha inviato le proprie deduzioni affermando che la calciatrice aveva titolo, a disputare la gara in quanto la squalifica alla stessa comminata era stata adottata con riferimento alla squadra Primavera in occasione della gara 14/12/2005; Rilevato che ai sensi dell’art.17 n.3 del CGS il calciatore colpito da squalifica per una o più gare deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento; Rilevato che, nel caso di specie, la MONTEROSSO doveva scontare la squalifica di una gara per l’espulsione subita nella gara del 14/12/2005 con la squadra Primavera, aveva titolo a partecipare alla gara del 18/12/2005 con la prima squadra. PQM La Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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