COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio della calciatrice Cinzia Galli Camp. Femminile Serie C Gir. A Gara del 27/11/2005 tra GIORGELLA/AZALEE C.U. n.23 del CRL datato 09/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio della calciatrice Cinzia Galli Camp. Femminile Serie C Gir. A Gara del 27/11/2005 tra GIORGELLA/AZALEE C.U. n.23 del CRL datato 09/12/2005 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso le decisioni del GS sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di DIECI giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiali, che il Comunicato stesso porta la data del 09/12/2005, mentre il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 21/12/2005 e cioè oltre il termine sopra indicato. La Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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