COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del sig. Vincenzo Corsaro Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 20/11/2005 tra Zibido S.Giacomo/Freeopera Brera C.U. n.19 del Comitato di Milano datato 09/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo in proprio del sig. Vincenzo Corsaro Camp. 2^ Cat. Gir. O
Gara del 20/11/2005 tra Zibido S.Giacomo/Freeopera Brera
C.U. n.19 del Comitato di Milano datato 09/12/2005
Il sig. CORSARO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino al 24/11/2010, lamentando che il direttore di gara lo avrebbe erroneamente individuato come responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il reclamo, diversamente dalla prescrizione contemplata dall’art.42 n.6 del CGS, non è stata allegata la tassa e che tale inadempienza, ai sensi ed agli effetti dell’art.29 n. 9 del CGS, comporta l’INAMMISSIBILITA’ del medesimo reclamo.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto.
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