COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Loreto Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara del 10/12/2005 tra Loreto/Excelsior C.U. n.24 del CRL datato 15/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Loreto Camp. Jun. Reg. Gir. H
Gara del 10/12/2005 tra Loreto/Excelsior
C.U. n.24 del CRL datato 15/12/2005
La società LORETO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RICCARDO ROTA sino al 12/04/2006, lamentando che il calciatore ha messo la mano sulla spalla dell’arbitro per richiamare la sua attenzione, senza alcun intento violento e/o protesta.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che il ROTA gli ha dato due lievi tocchi con la mano sulla spalla in segno di protesta.
Considerata la gravità del suddetto comportamento irriguardoso si ritiene equo ridurre la squalifica comminatagli dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore RICCARDO ROTA a tutto il 10/02/2006.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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