COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Garbagnate CGS Calcio Camp. Prima Categoria Gir. M Gara del 18/12/2005 tra Cusago/Garbagnate C.U. n.25 del CRL datato 22/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Garbagnate CGS Calcio Camp. Prima Categoria Gir. M Gara del 18/12/2005 tra Cusago/Garbagnate C.U. n.25 del CRL datato 22/12/2005 La società GARBAGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori ARMANDO DI GRADO per 5 GARE, e LUCA GALLI per 4 GARE chiedendo in via principale l’annullamento delle squalifiche comminate ai loro tesserati, in subordine una riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva; che letti gli atti ufficiali e, come chiaramente riportato nel rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, al termine del primo tempo mentre le squadre rientravano negli spogliatoi i due calciatori sanzionati si rendevano responsabili di comportamenti violenti, gravemente oltraggiosi e precisamente: il sig. GALLI colpiva con un violento calcio ad una gamba il presidente della società avversaria e successivamente dopo averlo ingiuriato veniva trattenuto e allontanato dal suo capitano; il sig. DI GRADO spingeva un calciatore avversario e lo colpiva con un violento calcio. Successivamente lo stesso calciatore teneva un comportamento gravemente oltraggioso nei confronti del pubblico e del presidente della società ospitante e anch’egli veniva allontanato dal pronto intervento del suo capitano. Pertanto, visti i comportamenti tenuti dai calciatori DI GRADO e GALLI, le squalifiche comminate dal G.S. sono fin troppo benevole e, pertanto meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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